Cass. civ., sezione lavoro
Sentenza n. 23656 del 21 Novembre 2016
In tema di licenziamento per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare ad un ordine legittimo di svolgere, il riconoscimento in concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali - che può essere aperta, senza che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale senso - è riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità (nella specie, il dipendente non aveva ottemperato alla richiesta dell'azienda di fornirle la documentazione necessaria per il suo passaggio ad un nuova sede).
IL CASO
IL COMMENTO
1. Insubordinazione e valutazione del giudice
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797