Corte di Cassazione Ordinanza del 14 ottobre 2016, n. 20849 (PDF - 12 pagine)
In tema di accertamento del maggior reddito da lavoro autonomo fondato su indagini bancarie, il giudice del merito non può operare un indifferenziato riferimento tanto ai "versamenti" quanto ai "prelevamenti" bancari: tale assunzione si pone in contrasto con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 32, c. 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 6 ottobre 2014, n. 228. La presunzione legale prevista dalla disposizione citata, per la quale tanto i prelevamenti quanto i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile o l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
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