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Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2016, n. 23359
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, l'indennità prevista dall'art. 18, comma 4, della l. 300/1970, nel testo sostituito dall'art. 1 della l. 108/1990, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "juris et de jure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell'indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste.