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Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2016, n. 23282
La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l'interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari.