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Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 22798 del 09 Novembre 2016 (PDF- 8 pagine)
L’art. 5 della l. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, mentre in giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui in capo al datore di lavoro incombe, altresì, l'onere di provare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore ad altre mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle svolte all'interno dell'azienda.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giustificato motivo: nozione
2. Obbligo di repechage
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797