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Cass. civ., sez. lav., 03 novembre 2016, n. 22323
Il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della l. 604/1966, dall'art. 15 della l. 300/1970 e dall'art. 3 della l. 108/1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo.