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Cass. civ., sez. lav., 07 novembre 2016, n. 22542
In tema di licenziamento collettivo, non sono richiesti, ai fini della legittimità della riduzione del personale, né la giusta causa, né tantomeno il giustificato motivo. L'effettiva garanzia, per il lavoratore licenziato, consiste nell'articolazione "rigida" del procedimento. Il datore di lavoro, in sostanza, è tenuto a comunicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza, le ragioni per le quali ritiene di non potere adottare misure diverse per porre rimedio alla predetta situazione, il numero, la collocazione aziendale ed i profili del personale eccedente.