Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. lav., 04 novembre 2016, n. 22488
Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., ha natura "ontologicamente" disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della l. 300/1970, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 della l. 300/1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della l. 604/1966