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Cass. civ., sez. lav., 02 novembre 2016, n. 22124
Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla, al che consegue l'inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6, e L. n. 300 del 1970, art. 18.