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Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2016, n. 21530
L'art. 8, 3° comma del d.lgs. 468/1997 ai lavoratori utilizzati nell'attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000 (aumentato a lire 850.000 dall’1.1.1999 secondo l'art. 45 della legge n. 144/1999), denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze, secondo le modalità fissate dall'INPS, a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere