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Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2016, n. 21389
E’ insussistente la responsabilità del datore nella causazione dell’infortunio al lavoratore, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione correttamente calibrati in considerazione dell'intervento da effettuare (taglio di ramo a circa 4 metri di altezza) nonché ad impartire specifiche istruzioni sull'uso degli stessi e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità.