Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 21382 del 24 Ottobre 2016 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell’edilizia
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi e difformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797