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Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2016, n. 21382
Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva