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Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 2016, n. 21646
Il lavoratore subordinato, come ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro, così può liberamente concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del suddetto periodo minimo di durata. Di conseguenza, nel caso in oggetto si è al di fuori della fattispecie, prevista dall'art. 2113 c.c., della rinuncia o transazione su diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge