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Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2016, n. 21207
In tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, del d.l. 338/1989, conv. nella l. 389/1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nell'art. 9 del d.lgs. 61/2000, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi - del tutto diversa e disciplinata dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1987, conv. nella l. 638/1983, la cui legittimità è stata valutata positivamente dalla Corte Cost. con la sentenza n. 36 del 2012 non essendo configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato - del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale