Cassazione civile Sentenza n. 20784 del 14 Ottobre 2016 COMMENTO (PDF 6 pagine)
Il professionista non può dedurre il contributo integrativo, perché il relativo costo è posto a carico del cliente. Tale contributo è un onere che, oltre ad essere obbligatorio per legge, è anche pacificamente a carico del cliente del professionista, con la conseguenza che lo stesso non essendo sopportato dal contribuente professionista, non costituisce costo deducibile. Ciò in quanto l’articolo 10 del Tuir rende deducibili solo i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del contribuente e non quelli che, invece, gravino su altri soggetti (nel caso di specie i clienti) a prescindere dall’effettivo esercizio della rivalsa.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Contributi e condizioni di deducibilità
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797