Cassazione Civile- Ordinanza n. 19467 del 30 settembre 2016 COMMENTO : "Inesistente la notifica del ricorso per posta privata" (PDF - 10 pagine)
Poiché la legge affida, in via esclusiva, a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, la notifica per posta privata del ricorso tributario di primo grado deve ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente. Questo il principio di diritto che emerge dall'ordinanza 30 settembre 2016, n. 19467 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
IL CASO
IL COMMENTO
1.Notifiche degli atti tributari mediante recapito postale: evoluzione normativa
2. Regime di notificazione degli atti amministrativi
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797