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Cass. civ., sez. lav., 06 ottobre 2016, n. 20053
Nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, numeri 3 e 4, c.p.c., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile; ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata.