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Cass. civ., sez. lav., 05 ottobre 2016, n. 19929
La presunzione di onerosità dell'attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato comporta la rigorosità della prova che l'attività stessa sia stata eseguita a titolo gratuito affectionis vel benevolentiae causa ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore intendeva trarre, ed esclude che tale prova possa consistere nella semplice inerzia del prestatore, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione lavorativa, dovendo invece la gratuità essere desunta dalla volontà originaria delle parti nonché dalle modalità di svolgimento del rapporto