Cassazione civile - sezione lavoro Sentenza n. 19709 del 03 Ottobre 2016 COMMENTO: "Risarcimento del danno per infortunio sul lavoro: onere della prova per il lavoratore" (PDF - 8 pagine)
Non configurando l’art. 2087 c.c. una ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, spetta al lavoratore dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condizioni pericolose dell'ambiente di lavoro, secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. – che non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva- al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare sia l'esistenza di tale danno che la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c. e responsabilità del datore di lavoro
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797