Cassazione civile Ordinanza n. 19327 del 29 Settembre 2016 COMMENTO : "Niente Irap su attività di sindaco o revisore" (PDF - 6 pagine)
In materia di IRAP, il commercialista titolare di uno studio o inserito in un’associazione professionale non paga l’Irap sull’attività svolta come amministratore o sindaco di una società quando sia possibile scorporare i risultati di tale attività e sempre che quest’ultima sia svolta in modo svincolato da quella dello studio e senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa.
IL CASO
IL COMMENTO
1. IRAP. Il presupposto dell'autonoma organizzazione alla luce dei recenti interventi delle Sezioni Unite
2. L' ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA
Isbn: 2499-5797