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Il Ministero dell’Interno, con Nota 05 ottobre 2016, n. 11973, fornisce chiarimenti circa i corretti adempimenti da porre in atto nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all’art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i..Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell’All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi. Pertanto, per le pratiche ricomprese all’art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all’obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.