Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 18402 del 20 Settembre 2016
L'art. 8, comma 4, della l. 223/1991 concede il beneficio della decontribuzione al datore di lavoro che, "senza esservi tenuto ai sensi del comma 1", assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sicché l'agevolazione compete anche nei casi in cui chi assume i lavoratori in mobilità vi sia tenuto, purché l'obbligo di assunzione non discenda dalla previsione del comma 1 dell'art. 8. Ne consegue che, in caso di trasferimento di azienda che non si risolva in operazione puramente fittizia preordinata all'indebita fruizione del beneficio, questo spetta al cessionario che assuma i lavoratori collocati in mobilità dal cedente, non essendo egli tenuto ad osservare l'obbligo di precedenza nelle assunzioni prescritto al comma 1 dell'art. 8, ma solo ad assumere i lavoratori ancora in forza presso l'azienda cedente.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 8 della l. 223/1991: benefici contributivi e trasferimento d’azienda
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797