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Cass. civ., sez. lav., 19 settembre 2016, n. 18305
Ai fini dell'operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va accertato sulla base del criterio della normale occupazione, da riferirsi al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo; nel caso in cui poi la variabilità del livello occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva, come nella specie quella stagionale, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine o al part- time verticale, il riferimento al criterio medio-statistico della normale occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per l'individuazione dell'arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo temporale utilizzabile più appropriato è quello riferito all'anno.