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Cass. civ., sez. lav., 12 settembre 2016, n. 17921
La nullità del patto di prova riverbera i propri effetti sulla disciplina che si applica ai licenziamenti illegittimi. Conseguentemente, qualora il lavoratore sia stato assunto prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, si dovrà applicare la reintegra se l’impresa occupa più di 15 dipendenti o la tutela risarcitoria con una indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità, se dimensionata sotto tale limite.