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Cass. civ., sez. lav., 09 settembre 2016, n. 17909
Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità, il luogo di cessazione del rapporto di lavoro va individuato in quello dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo, e cioè con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso.