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Cass. civ., sez. lav., 09 settembre 2016, n. 17867
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.