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Cass. civ., sez. lav., 09 settembre 2016, n. 17865
I rapporti contrattuali di somministrazione in corso o già esauriti al 31.12.2011 sono da considerarsi sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti e ciò in quanto, diversamente opinando, si dovrebbe considerare del tutto priva di senso la disposizione transitoria dettata in tema di contratti a termine, mentre la stessa è indispensabile, nei limiti di materia in cui opera, ad introdurre una decadenza nuova e con un regime del tutto speciale che ne àncora la decadenza all'entrata in vigore della norma e non dalla scadenza contrattuale.