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Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2016, n. 17211
Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la data in cui lo stesso pervenga a destinazione