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Cass. civ., sez. lav., 03 agosto 2016, n. 16217
E’ legittimo il licenziamento di un vigilante, il quale, nella notte fra il 28 e il 29 giugno 2013, non aveva provveduto alla attività di vigilanza da svolgere ad intervalli di 90 minuti secondo le disposizioni di servizio, nell'arco temporale compreso fra le ore 00,00 e le ore 4,30 per cui era stato perpetrato un furto nei locali della società presso il quale detto servizio di vigilanza veniva espletato.