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Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2016, n. 15688
Per poter applicare lo sgravio contributivo previsto dall'art. 3, commi 5 e 6, della l. 448/1998 è necessario che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, il cui obiettivo è incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone.