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Cassazione civile sez. lavoro sentenza n. 15082 del 21 Luglio 2016
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 legge n. 604/66 può consistere anche soltanto in una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale può legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, sempre che tale riassetto sia realmente all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.
Isbn: 2499-5797