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Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2016, n. 15678
E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore, per assenze ingiustificate; in quanto dovevano ascriversi allo stato psicofisico del lavoratore, che aveva alterato i suoi rapporti non solo familiari ma anche lavorativi, sicché la sua condotta non poteva essergli addebitata ed il datore di lavoro, in considerazione della sua buona fede, era ignaro della transitoria situazione mentale del lavoratore