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Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2016, n. 15676
Spetta alla società/datore di lavoro provare l'avvenuto esborso del costo del carburante da parte dei lavoratori in trasferta, presupposto necessario, affinché la parte datoriale possa fruire, a sua volta, dell'esenzione contributiva in conseguenza del rimborso ai propri dipendenti della spesa da essi anticipata per gli spostamenti nei vari luoghi di lavoro