Cassazione civile Ordinanza n. 13346 del 28 Giugno 2016 (PDF - 10 pagine)
Il riconoscimento del diritto all'agevolazione “prima casa” ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel Comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Agevolazioni per l'acquisto della prima casa : obblgo di trasferire la residenza nel Comune e cause di forza maggiore
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797