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Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2016, n. 14621
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, per cui l'abbandono della struttura riabilitativa scelta ed il definitivo volontario allontanamento da essa fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto di lavoro e di conseguenza è legittimo il licenziamento per giustificato motivo