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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 15 luglio 2016, n. 14619
In tema di controversie di lavoro, l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico spetta alla ricorrente che deve dimostrare di aver reso le prestazioni di attività di pulizie, approvvigionamento del cibo ed altri normali servizi rientranti nel lavoro domestico, in regime di subordinazione, intendendosi come tale l'assoggettamento ad un potere gerarchico, direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, seppur attenuato nell'ambito di un rapporto particolare quale quello di collaborazione domestica ove l'elemento personale e confidenziale può in certi casi prevalere su quello prettamente autoritario e gerarchico