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Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2016, n. 14093
Nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7, L. n.300 del 1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 c.c., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione.