Cassazione civile - Sentenza n. 13227 del 27 Giugno 2016
Nell’ambito degli accertamenti da redditometro, che rientrano tra quelli cc.dd. “a tavolino” non si applicano le disposizioni in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000, riservate agli accertamenti svolti con verifiche presso la sede del contribuente. L’obbligo del contraddittorio vige, in quanto espressamente previsto per questo specifico tipo di accertamento, solo a partire dal D.L. n. 78 del 2010.
IL CASO
IL COMMENTO
1. OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRADDITTORIO IN TEMA DI REDDITOMETRO: INDIRIZZI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797