Cassazione civile - Sentenza n. 11947 del 10 Giugno 2016 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
I coniugi, in virtù della libera scelta di presentare la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno su un unico modello, accettano i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto ex art. 17 della legge n. 114 del 1977 e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Per questo la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento di imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Inoltre, l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo nei confronti di uno dei condebitori solidali determinano l’ interruzione permanente della prescrizione, anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
IL CASO
IL COMMENTO
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Isbn: 2499-5797