Cassazione Civile Ordinanza n. 12927 del 22 giugno 2016
In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5 della L. 27 luglio 2000 n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, con la conseguenza che l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Questo il principio di diritto che emerge dalla Ordinanza 22 giugno 2016, 12927, della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.
IL CASO
IL COMMENTO
1.Liquidazione e controllo della dichiarazione
2. La riscossione delle somme dovute e la non impugnabilità dell'avviso bonario
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797