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Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13069
La stabilità d'impiego, che esclude l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed il diritto agli sgravi contributivi di cui all'art. 18, d. l. n. 918 del 1968 convertito nella l. 1089/1968, va intesa in senso pubblicistico e, pertanto, postula, fra l'altro, che i giustificati motivi, legittimanti il licenziamento, non siano genericamente indicati, come nell'art. 3 della l. 604/1966, ma siano tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi, sì da risultare essa maggiore della stessa stabilità reale garantita dall'art. 18 della l. 300/1970