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Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13068
Non sussiste In capo all'Azienda l'obbligo dei pagamenti dei contributi previdenziali relativi al trattamento di malattia, in considerazione del fatto che per legge o per contratto collettivo l'erogazione dell'indennità è effettuata direttamente dal datore di lavoro, con conseguente esonero dell'istituto previdenziale, e ciò in forza del disposto dell'art. 20, del d.l. n. 112/2008; ha invece ritenuto sussistente l'obbligazione con riguardo al trattamento per la disoccupazione involontaria.