Cassazione civile Sentenza n. 8330 del 27 Aprile 2016 Commento (PDF - 8 pagine)
Al fine di ritenere provata l'effettività del costo dedotto per operazioni poste in essere con imprese aventi sede in stati sospetti (cd. black list), e dunque di ritenere superata la presunzione di non effettività, occorre dimostrare: o che la società estera opera effettivamente come impresa prevalentemente commerciale, oppure che sussisteva, al momento dell'acquisto, un effettivo interesse economico ad acquistare da quest'ultima. Non basta dunque indicare i costi in modo separato e distinto nella dichiarazione dei redditi, non valendo tale indicazione come prova contraria della presunzione, neanche sotto il previgente regime di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986, in cui l'omissione di tale adempimento impediva di dedurre il costo, ma il suo assolvimento non era prova della effettività del costo stesso. Per questo, deve essere cassata con rinvio la decisione del giudice di appello che ha ritenuto il costo deducibile per il solo fatto della separata indicazione in dichiarazione.
IL CASO
IL COMMENTO
1. La previgente disciplina dei costi black list
2. Novità e semplificazioni introdotte dal 2016
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797