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Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12898
Il licenziamento è legittimo, in quanto non è stato intimato in ragione dell'orientamento sessuale del dipendente, bensì in ragione della pubblica e riconoscibile attività di prostituzione dal dipendente pubblico esercitata su alcuni siti internet; attività chiaramente lesiva del prestigio e dell'immagine della Provincia ed in generale della Pubblica Amministrazione, anche a motivo della visibilità del lavoratore, atteso il ruolo esterno rivestito come istruttore informatico.