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Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12820
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non provi l'esistenza di un progetto ai sensi dell'art. 62 lett. b) del d.lgs 276/2003 la presunzione di cui all'art. 69 del d.lgs. 276/2003 della natura subordinata del rapporto di lavoro era una presunzione non assoluta con conseguente possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che la mancanza di un progetto non era dovuta all'esistenza di un intento fraudolento ma corrispondeva alla presenza di un rapporto di collaborazione avente natura autonoma al fine di evitare l'assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato