Cassazione civile - sezione lavoro Sentenza n. 12586 del 17 Giugno 2016 COMMENTO (PDF - 9 pagine)
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c..
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento orale e dimissioni: valutazione del giudice
2. Orientamenti giurisprudenziali conformi
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797