Cassazione civile , sezione lavoro - COMMENTO Sentenza n. 12101 del 13 Giugno 2016 (PDF - 9 pagine)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, l'onere del datore di lavoro di provare l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte è sostanzialmente condizionato a che lo stesso lavoratore-attore collabori con il convenuto nell’accertamento di un possibile reimpiego, indicando gli altri posti in cui potrebbe essere utilmente riallocato
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nozione
2. Repechage ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA