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Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2016, n. 12204
Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimità del suddetto recesso (a cui è, invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennità supplementare di preavviso)