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Cass. civ., sez. lav., 03 giugno 2016, n. 11508
La retribuzione da utilizzarsi quale parametro per il calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali, sia essa effettiva o convenzionale, è quella precedente al momento del verificarsi dell'evento generatore del bisogno indennizzabile. L'indennità ordinaria di disoccupazione agricola va determinata sulla base del salario medio convenzionale rilevato al 30 ottobre dell'anno che precede quello della maturazione del diritto.